
In data 1° giugno, la Commissione europea ha accolto con favore l’accordo politico raggiunto tra il Parlamento europeo e il Consiglio sul nuovo Regolamento sui rimpatri, una delle principali iniziative del quadro europeo in materia di migrazione e asilo.
L’obiettivo è di rendere più rapide, semplici ed efficaci le procedure di rimpatrio dei cittadini di Paesi terzi che soggiornano irregolarmente nell’Unione europea, mantenendo al contempo il rispetto dei diritti fondamentali.
Tra le principali novità figurano
- Introduzione di un sistema europeo unico per i rimpatri, con procedure comuni e un Ordine Europeo di Rimpatrio, per superare la frammentazione tra gli Stati membri.
- Tutela dei diritti fondamentali garantita durante tutte le fasi del procedimento di rimpatrio, nel rispetto del diritto internazionale.
- Rafforzamento della riammissione nei Paesi terzi, facilitando la cooperazione e lo scambio di dati necessari al rientro delle persone rimpatriate.
- Introduzione del riconoscimento reciproco delle decisioni di rimpatrio, consentendo agli Stati membri di eseguire direttamente i provvedimenti emessi da altri Paesi UE.
- Regole più severe per il rimpatrio forzato, che diventa obbligatorio in caso di mancata collaborazione, trasferimento in un altro Stato membro, mancata partenza volontaria o rischio per la sicurezza.
- Sostegno al rimpatrio volontario attraverso misure di assistenza e reinserimento più coordinate a livello europeo.
- Adozione di misure anti-fuga più rigorose, tra cui obblighi di presentazione periodica alle autorità, residenza in luoghi designati o garanzie finanziarie.
- Possibilità di istituire centri di rimpatrio in Paesi terzi “return hubs”, sulla base di accordi con Stati che rispettino i diritti umani e il principio di non respingimento.
Il testo dovrà ora essere formalmente adottato dal Parlamento europeo e dal Consiglio. Il regolamento entrerà in vigore venti giorni dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'UE e sarà immediatamente applicabile, salvo alcune disposizioni per le quali è previsto un periodo di attuazione di un anno.
Fonte: Commissione europea.